E’ conveniente trasferire un immobile al coniuge in sede di separazione o divorzio?

Spesso, in sede di separazione o divorzio, sorge l’esigenza di trasferire, da parte di un coniuge all’altro, la propria quota di proprietà dell’abitazione familiare o di un altro immobile acquistato in comproprietà.

In tali ipotesi, è conveniente prevedere il trasferimento immobiliare all’interno del ricorso volto ad ottenere la separazione o il divorzio, posto che l’art. 19 della legge n. 74/1987 ha stabilito che tutti gli atti e documenti relativi a tali procedimenti “sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.

Al riguardo, si è discusso se si possa trascrivere direttamente il provvedimento giudiziale che dichiara la separazione o il divorzio, oppure se si debba passare per il notaio, infatti alcune sentenze della Corte di Cassazione hanno ritenuto che il notaio sia l’unico soggetto in grado di accertarsi della conformità catastale, della prestazione energetica e di ogni altra normativa specifica in materia di trasferimenti immobiliari.

La recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 21761 del 29.07.2021 ha risolto la questione stabilendo che sia possibile operare il trasferimento direttamente in sede di separazione o divorzio, comportando un notevole vantaggio in termini di costi e tempi per le parti, posto che, oltre all’imposta di registro, ipotecaria e catastale, non vi sarà nemmeno il costo dell’atto notarile.

L’avv, Andrea Dalle Carbonare con studio legale a Schio, Vicenza, ha svolto per anni anche gli studi notarili, pertanto è in grado di fornire assistenza completa in tale ambito. Non esitate a chiedere un preventivo gratuito.

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