QUALI EFFETTI COMPORTA IL DIVORZIO?

Con il divorzio cessa definitivamente il rapporto coniugale, pertanto i coniugi riacquistano lo stato libero.
Conseguentemente, si verificano i seguenti effetti:
– possibilità di contrarre un nuovo matrimonio;
– perdita del cognome del marito, se è stato aggiunto a quello della moglie;
– perdita del diritto ad una quota ereditaria in caso di morte dell’ex coniuge.
Permane, tuttavia, il diritto dell’ex coniuge economicamente non autosufficiente ad avere un assegno periodico fino al momento in cui sia autosufficiente oppure contragga un nuovo matrimonio o instauri una nuova convivenza tale da migliorargli il tenore di vita.
La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che qualora la nuova convivenza venga a cessare e l’ex coniuge si trovi nuovamente in stato di bisogno, l’obbligo al pagamento dell’assegno periodico non “rivive”, essendo ormai cessato ogni rapporto fra gli ex coniugi.

QUALI EFFETTI COMPORTA LA SEPARAZIONE?

La separazione, consensuale o giudiziale che sia, produce determinati effetti giuridici per i coniugi.
In particolare comporta la cessazione di alcuni obblighi discendenti dal matrimonio e la permanenza di altri, dal momento che il rapporto coniugale rimane in vigore fino al divorzio.
In particolare, con la separazione cessano l’obbligo di fedeltà, l’obbligo di coabitazione e, se in vigore, la comunione legale dei beni.
Permangono, invece, l’obbligo di mantenimento del coniuge economicamente non autosufficiente, l’obbligo di indirizzo della vita familiare (per quanto riguarda i figli) e l’obbligo di mantenimento ed educazione dei figli.
Quanto ai diritti ereditari, in linea generale, essi permangono fino al divorzio, pertanto ciascun coniuge separato ha diritto a succedere in caso di morte dell’altro coniuge, come se non fosse separato.
L’unico caso in cui non viene riconosciuta la quota ereditaria al coniuge separato si verifica se c’è stata la separazione con addebito: la legge, infatti, riconosce al coniuge separato con addebito soltanto un assegno vitalizio se, al momento del decesso del coniuge, egli godeva di un assegno alimentare a carico di quest’ultimo.
Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione, invece, ha gli stessi diritti del coniuge non separato.

QUANDO SPETTA IL DIRITTO DI USO E ABITAZIONE SULLA RESIDENZA FAMILIARE AL CONIUGE SUPERSTITE?

Al coniuge superstite del defunto la legge riconosce, oltre ad una quota di riserva sull’eredità, anche il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto di uso dei mobili che la corredano.
Tali diritti spettano al coniuge, per tutta la durata della sua vita, qualora la casa familiare era di proprietà del defunto, oppure era di comproprietà di entrambi i coniugi.
Il valore di tali diritti, che deve essere stimato con le tabelle dei coefficienti del diritto di usufrutto, spetta al coniuge in aggiunta rispetto alla quota ereditaria riconosciuta dalla legge.
E’ importante sottolineare che nel caso in cui il coniuge superstite rinunci all’eredità, tale rinuncia non comporta automaticamente anche la rinuncia ai diritti di uso e abitazione: a tal fine sarà necessaria un’ulteriore specifica rinuncia.

QUANDO E’ POSSIBILE IMPUGNARE UNA DONAZIONE?

Alla morte di una persona si calcolano le quote di riserva spettanti ai legittimari sommando il valore di tutte le donazioni che ha fatto in vita ai beni che ha lasciato, al netto dei debiti ereditari.
Quindi, a livello pratico, si procede come nel seguente esempio: il defunto lascia beni dal valore complessivo di 30.000 euro, debiti per 10.000 euro e in vita aveva effettuato donazioni dal valore complessivo di 60.000 euro. La quota spettante ai legittimari si calcolerà sull’importo di 80.000 euro.
Nel caso in cui il defunto abbia disposto in vita di tutto il suo patrimonio, o gran parte di esso, mediante donazioni, probabilmente non lascierà beni sufficienti a soddisfare la quota di riserva dei legittimari.
Per spiegare con lo stesso esempio sopra esposto, proviamo ad immaginare che il defunto abbia lasciato in vita il coniuge, il quale vanta quindi una quota di riserva pari a 1/2 del patrimonio, che, calcolata con l’operazione vista, ha un valore di 40.000 euro. In tal caso il patrimonio, che al netto dei debiti ha un valore di 20.000 euro, non è sufficiente a soddisfare la quota di riserva del coniuge.
Al verificarsi di una simile situazione, i legittimari possono impugnare le precedenti donazioni fino ad integrare la quota che gli spetta (nell’esempio fatto al coniuge spettano beni per altri 20.000 euro) entro i 10 anni successivi alla morte.

QUANDO E’ POSSIBILE IMPUGNARE UN TESTAMENTO?

Per impugnare un testamento bisogna, innanzitutto, distinguere le seguenti ipotesi:
– impugnazione per incapacità del testatore, perché minorenne, interdetto o incapace di intendere e volere al momento della redazione del testamento;
– impugnazione per violazione dei requisiti di forma (scrittura di pugno, data, firma);
– impugnazione per lesione della quota riservata ai legittimari;
– impugnazione per vizi del consenso del testatore (perché costretto a testare con minacce o violenza);
– impugnazione per altre particolari violazioni di norme di legge.
Ogni ipotesi merita un’analisi approfondita dei presupposti necessari a proporre l’impugnazione del testamento: l’avv. Andrea Dalle Carbonare potrà esaminare gratuitamente il vostro caso e consigliarvi il tipo di azioni legali da intraprendere, qualora ve ne fosse l’esigenza, fornendovi altresì un preventivo di spesa commisurato.

QUALI SONO I REQUISITI PER SCRIVERE UN VALIDO TESTAMENTO OLOGRAFO?

La legge prescrive alcuni importanti requisiti per poter scrivere un testamento olografo che sia giuridicamente valido ed efficace.
Il testamento olografo, infatti, deve essere:
– scritto di pugno dal testatore;
– datato, all’inizio oppure alla fine;
– firmato dal testatore.
Nel caso in cui il testatore non sappia o possa scrivere di proprio pugno il testamento è necessario che si rechi da un notaio per comunicargli le sue volontà, che verranno redatte in forma di testamento pubblico (che ha la stessa efficacia del testamento olografo).
Il testamento olografo così redatto può essere conservato dal testatore stesso o da persona di sua fiducia: al riguardo, l’avv. Andrea Dalle Carbonare aiuta i propri clienti nella redazione di un testamento olografo conforme alle loro volontà e ne conserva gli originali in cassaforte, curandone personalmente le pratiche successorie al momento della morte del testatore.
Per revocare un qualsiasi testamento precedentemente redatto (olografo o pubblico che sia) è sufficiente scriverne uno nuovo in cui viene specificata la propria volontà di revocare il precedente testamento, senza necessità di distruggerlo materialmente.

CHE DIFFERENZA C’E’ FRA LEGITTIMARI ED EREDI LEGITTIMI?

I legittimari sono solo i soggetti facenti parte del ristretto nucleo familiare del defunto (coniuge, figli e genitori) mentre gli eredi legittimi possono essere tutti i suoi parenti entro il sesto grado (legittimari compresi).
Questo vuol dire che se il defunto lascia tutto il suo patrimonio ad un estraneo, i legittimari possono agire in giudizio per veder riconosciuta la loro quota di eredità, mentre gli eredi legittimi non possono avanzare alcun tipo di pretesa.
Invece, nel caso in cui il defunto sia morto senza disporre del suo patrimonio ereditario si apre la successione legittima a favore, appunto, degli eredi legittimi, fra i quali possono essere compresi anche dei legittimari.
Proviamo a riassumere tutto con un semplice esempio: un defunto che lascia in vita il coniuge e un fratello.
In tal caso, se non dispone diversamente con testamento, la legge stabilisce che la sua eredità spetterà per 2/3 al coniuge e per 1/3 al fratello.
Se, invece, lascia tutto il suo patrimonio con testamento ad un amico, la legge stabilisce che soltanto il coniuge possa agire in giudizio per vedersi riconosciuta una quota di riserva pari, però, a 1/2 dell’eredità. Il fratello, dunque, non potrà vantare alcun diritto sulla successione.

AVVOCATO DIVORZISTA A VICENZA

Se cerchi un avvocato divorzista a Vicenza occorre sapere, a grandi linee, quali sono le tappe necessarie per ottenere il divorzio. Innanzitutto, salvo eccezionali ipotesi, prima di intraprendere il divorzio è necessario che i coniugi procedano alla separazione personale, che si distingue in consensuale e giudiziale.

Separazione Consensuale

La separazione consensuale si basa su un accordo dei coniugi, che deve essere omologato dal presidente del tribunale, con il quale essi stabiliscono le condizioni della separazione e, in particolare:

– assegnazione della casa coniugale;

– mantenimento del coniuge economicamente più debole;

– assegnazione dei figli ed orari di visita;

– altre eventuali questioni di carattere economico.

La separazione consensuale è molto più veloce della separazione giudiziale (solitamente ci vuole qualche mese) e meno onerosa dal punto di vista economico, considerando che i coniugi possono anche scegliere un solo avvocato divorzista.

Separazione Giudiziale

Si ricorre alla separazione giudiziale, invece, qualora i coniugi non riescano a trovare un accordo: in tal caso, si dovrà istruire una vera e propria causa nella quale l’autorità giudiziaria, dopo aver eventualmente pronunciato una sentenza non definitiva di separazione, deciderà anche tutte le condizioni della separazione.

Questo tipo di separazione ha tempistiche più lunghe rispetto alla consensuale (anche svariati anni) e i costi sono più elevati, dovendo fra l’altro ciascun coniuge avvalersi di un proprio avvocato divorzista.

Lo Studio Legale Dalle Carbonare si occupa di separazioni e divorzi da inizio degli anni ottanta, avendo sviluppato un’ampia competenza in materia. sarà in grado di fornirvi una consulenza professionale ed esaustiva per chiarire qualsiasi dubbio abbiate riguardo al vostro divorzio.

Se desiderate avere un preventivo di spesa dall’avvocato Andrea Dalle Carbonare, potete fissare gratuitamente un appuntamento presso il suo Studio Legale a Schio, in provincia di Vicenza. In tale sede potrà illustravi i costi e le tempistiche necessari alle vostre esigenze.

Contatta adesso lo studio legale Dalle Carbonare

CONVIENE FARSI ASSISTERE DA UN AVVOCATO PER LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI AVANZATE ALL’ASSICURAZIONE?

Nella fase stragiudiziale, ossia al di fuori di un processo, non è obbligatoria l’assistenza di un legale al fine di avanzare richieste risarciitorie ad una compagnia assicurativa.
Ad ogni modo, è assai consigliabile incaricare un avvocato per espletare tutte le pratiche necessarie al risarcimento, in modo da dare ai liquidatori assicurativi un interlocutore competente in materia, onde evitare un indennizzo troppo basso o, peggio, un rifiuto a corrispondere il risarcimento spettante.
Spesso, la scelta di intraprendere richieste risarcitorie “fai da te” è motivata dal timore di affrontare elevati costi per il legale, tuttavia, nella maggior parte dei casi, i costi dell’avvocato sono in tutto o in parte a carico dell’assicurazione.
Inoltre, in caso di assistenza stragiudiziale, l’avv. Andrea Dalle Carbonare con studio legale a Schio, Vicenza, non richiede alcuna somma a titolo di acconto (salvo ipotesi eccezionali), subordinando il pagamento del compenso, parametrato alla somma incassata, al buon esito del risarcimento a carico della Compagnia Assicurativa: in tal modo, il cliente non dovrà sopportare alcun costo prima di aver incassato l’indennizzo spettante.

CHI SONO I LEGITTIMARI?

I legittimari sono quelle persone alle quali la legge riconosce una quota di riserva nella successione ereditaria di un’altra persona.
Essi sono individuati nella cerchia del ristretto nucleo familiare del defunto, infatti si tratta di:
– coniuge;
– figli (o loro nipoti in rappresentanza di questi);
– ascendenti (come genitori e nonni), soltanto nel caso in cui il defunto non abbia lasciato in vita alcun figlio.
Tali soggetti, pertanto, nel caso in cui il defunto abbia disposto del suo patrimonio con donazioni o con un testamento senza lasciargli la quota di riserva, oppure lasciandogli una quota inferiore, possono agire in giudizio nei confronti di chi ha beneficiato delle elargizioni del defunto al fine di vedersi riconosciuta la loro quota di riserva.
Tutti gli altri parenti del defunto (fratelli, sorelle, cugini, zii, nipoti, ecc.) non possono vantare alcuna quota di riserva sulla successione del defunto nel caso in cui egli non gli abbia lasciato beni.
Tuttavia, tutti i parenti entro il sesto grado possono comunque conseguire una quota come eredi legittimi (non legittimari) nel caso in cui il defunto non abbia diversamente disposto del suo patrimonio: se il defunto ha lasciato ad altri i suoi beni, a differenza dei legittimari, non possono agire in giudizio per vedersi riconosciuta la loro quota ereditaria.