Spetta al coniuge divorziato (ex moglie o ex marito) la pensione di reversibilità?

In tema di separazioni e divorzi, una delle domande più frequenti riguarda il diritto del coniuge divorziato a percepire la pensione di reversibilità in caso di morte dell’ex marito o dell’ex moglie.

Sul punto, la legge sulle separazioni e divorzi (https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2012/06/27/disciplina-dei-casi-di-scioglimento-del-matrimonio) prevede espressamente che possa essere riconosciuta la pensione di reversibilità all’ex coniuge superstite in presenza delle seguenti condizioni:

–       l’ex marito o ex moglie superstite deve essere ancora titolare dell’assegno divorzile al momento della morte dell’ex coniuge;

–       l’ ex coniuge non deve aver contratto nuove nozze;

–       il rapporto di lavoro grazie al quale era corrisposta la pensione all’ex marito o ex moglie deceduto deve essere precedente alla sentenza di divorzio.

Chiarito quanto sopra, occorre chiedersi cosa accada se l’ex coniuge deceduto abbia contratto un nuovo matrimonio dopo il divorzio.

In tal caso la legge prevede che la pensione di reversibilità vada ripartita fra il coniuge superstite e l’ex coniuge superstite in base a dei precisi criteri, ossia:

–       durata dei rispettivi matrimoni; 

–       durata delle rispettive convivenze prematrimoniali;

–       condizioni economiche del coniuge superstite e dell’ex coniuge superstite;

–       ammontare dell’assegno divorzile.

Per una disamina specifica del caso, l’avv. Andrea Dalle Carbonare con studio legale a Schio, Vicenza, è disponibile per qualsiasi consulenza in materia di separazioni, divorzi, diritto matrimoniale o diritto di famiglia.

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A chi viene assegnata la casa coniugale in sede di separazione o divorzio ?

Un aspetto essenziale della separazione o del divorzio riguarda l’assegnazione della casa familiare ad uno dei due coniugi che continua ad abitarvi con i figli.

Presupposto dell’assegnazione della casa coniugale è la presenza di figli minori o anche maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti.

L’assegnazione in parola, infatti, può essere disposta anche nel caso in cui i genitori non siano sposati, ma convivano assieme ai figli.

Il Giudice, nell’assegnare la casa coniugale, tiene prioritariamente conto dell’interesse dei figli, pertanto può essere assegnata anche al genitore che non sia proprietario o comproprietario: questo significa che se la casa è stata acquistata dal solo coniuge non assegnatario con mutuo bancario, questi dovrà comunque continuare a pagare il mutuo pur non abitandovi. In tale ultimo specifico caso, tuttavia, il Giudice potrà disporre un assegno di mantenimento meno oneroso a carico del genitore proprietario della casa.

La Corte di Cassazione ha altresì affermato che possa essere assegnata al genitore collocatario dei figli la casa familiare di proprietà dei suoceri (o comunque di terze persone) concessa in comodato d’uso gratuito senza contratto scritto, fino a quando i figli saranno maggiorenni ed economicamente autosufficienti.

Nel caso in cui ciascun genitore chieda l’assegnazione della casa coniugale con collocazione dei figli presso di sé, il Giudice potrà sentire direttamente i figli al fine di valutare la scelta migliore per i medesimi: a tal fine, si ricorda che possono essere ascoltati i minori che abbiano compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore se dotati di capacità di discernimento.

Ad ogni modo, in sede di separazione consensuale o divorzio congiunto, oppure in occasione della regolamentazione di affido e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, è possibile trovare un accordo che possa andare incontro sia alle esigenze del figlio che di entrambi i genitori, prevedendo una diversa assegnazione della casa familiare.

Non esitate a contattare l’avv. Andrea Dalle Carbonare di Schio (Vicenza) al fine di sottoporgli la Vostra specifica situazione e farvi consigliare al meglio.

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A quanto ammonta l’assegno di mantenimento per i figli in caso di separazione o divorzio?

Uno dei punti fondamentali che si deve determinare in sede di separazione o divorzio riguarda l’ammontare dell’assegno di mantenimento spettante ai figli minorenni o economicamente non autosufficienti dei coniugi.

A dire il vero, tale questione rileva anche se i genitori non sono sposati, dato che l’assegno può essere riconosciuto anche nel caso in cui cessi la convivenza fra i medesimi.

Prima di vedere quali sono i criteri necessari a determinare l’ammontare dell’assegno di mantenimento, occorre chiarire che i genitori possono liberamente stabilire, di comune accordo, l’ammontare dello stesso in sede di separazione consensuale o divorzio congiunto, nel qual caso il Giudice approverà la cifra così determinata se non è contraria agli interessi dei figli.

Viceversa, in sede di separazione o divorzio giudiziali, ciascuno dei genitori proporrà una cifra e il Giudice deciderà quella corretta, come per le altre questioni (affidamento, assegnazione casa coniugale, mantenimento coniuge, ecc.).

L’ammontare dell’assegno di mantenimento è determinato proporzionalmente al reddito di ciascun genitore e deve tener conto:

1) delle attuali esigenze del figlio;

2) del tenore di vita goduto dal figlio con i genitori;

3) dei tempi di permanenza presso ciascun genitore;

4) delle risorse economiche di entrambi i genitori;

5) dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. 

Chiarito quanto sopra, è ben possibile che due genitori con redditi sostanzialmente analoghi che tengono i figli secondo tempistiche equivalenti non si riconoscano alcun assegno di mantenimento: ciascuno dei genitori, infatti, mantiene i figli in via diretta quando questi si trovano dal medesimo.

Non è invece possibile, nemmeno in presenza di un genitore disoccupato, omettere  di prevedere l’assegno di mantenimento a favore del figlio minore che abbia residenza prevalente presso l’altro genitore.

In ogni caso, l’assegno di mantenimento copre solamente le spese ordinarie necessarie per il figlio, mentre vanno suddivise le spese straordinarie, che in determinati casi devono essere preventivamente concordate fra i genitori. Sul punto si invita a prendere visione del protocollo sulle spese straordinarie redatto dal Tribunale di Vicenza e consultabile al seguente link 

https://www.tribunale.vicenza.giustizia.it/FileTribunali/93/Sito/News/All.%20D)%20estratto%20spese%20non%20comprese%20nel%20mantenimento.pdf

Non esiti a contattare l’avv. Andrea Dalle Carbonare di Schio – Vicenza al fine di esporre la sua situazione personale e farsi consigliare al meglio.

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E’ conveniente trasferire un immobile al coniuge in sede di separazione o divorzio?

Spesso, in sede di separazione o divorzio, sorge l’esigenza di trasferire, da parte di un coniuge all’altro, la propria quota di proprietà dell’abitazione familiare o di un altro immobile acquistato in comproprietà.

In tali ipotesi, è conveniente prevedere il trasferimento immobiliare all’interno del ricorso volto ad ottenere la separazione o il divorzio, posto che l’art. 19 della legge n. 74/1987 ha stabilito che tutti gli atti e documenti relativi a tali procedimenti “sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.

Al riguardo, si è discusso se si possa trascrivere direttamente il provvedimento giudiziale che dichiara la separazione o il divorzio, oppure se si debba passare per il notaio, infatti alcune sentenze della Corte di Cassazione hanno ritenuto che il notaio sia l’unico soggetto in grado di accertarsi della conformità catastale, della prestazione energetica e di ogni altra normativa specifica in materia di trasferimenti immobiliari.

La recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 21761 del 29.07.2021 ha risolto la questione stabilendo che sia possibile operare il trasferimento direttamente in sede di separazione o divorzio, comportando un notevole vantaggio in termini di costi e tempi per le parti, posto che, oltre all’imposta di registro, ipotecaria e catastale, non vi sarà nemmeno il costo dell’atto notarile.

L’avv, Andrea Dalle Carbonare con studio legale a Schio, Vicenza, ha svolto per anni anche gli studi notarili, pertanto è in grado di fornire assistenza completa in tale ambito. Non esitate a chiedere un preventivo gratuito.

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