DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE: A COSA SERVE, COME SI FA E QUANTO COSTA?

Al decesso di una persona, la legge impone di presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione (in passato si chiamava denuncia di successione) al fine di indicare l’esatta devoluzione di tutti i beni del defunto ed applicare le relative imposte.
La dichiarazione di successione rappresenta, dunque, un adempimento puramente fiscale e deve essere presentata entro il termine di un anno dalla data del decesso; oltre tale data può comunque essere presentata, ma si applicano delle sanzioni per il ritardo.
Quando si parla di imposte in tema di dichiarazione di successione, si deve fare una distinzione importante:
– le vere e proprie imposte di successione, che si pagano in percentuale sul valore di quanto ricevuto dal defunto;
– le imposte ipotecarie e catastali, che si pagano in percentuale sul valore catastale dei soli immobili caduti in successione.
Solitamente, nel 90% dei casi, si pagano soltanto le seconde, in quanto la legge prevede per ogni parente del defunto determinate “franchigie” al di sotto delle quali non si pagano imposte di successione: ad esempio, i figli e il coniuge non pagano imposte di successione nel caso in cui il valore della quota ereditata da ciascuno di essi sia inferiore ad un milione di euro.
Al riguardo, occorre ulteriormente precisare che il valore dei beni immobili che compongono le quote ereditarie non corrisponde al valore di mercato degli stessi, ma al valore catastale che solitamente è di molto inferiore.
Si comprende, dunque, come sia raro sforare tali alte franchigie.
Discorso diverso, invece, per l’imposta ipotecaria e catastale che si paga sempre sugli immobili di proprietà del de cuius, indipendentemente dal grado di parentela dell’erede: esse ammontano, complessivamente, al 3% del valore catastale dei beni immobili.
In tal caso, tuttavia, è possibile risparmiare cifre notevoli nel caso in cui anche soltanto uno degli eredi abbia i requisiti per chiedere l’agevolazione prima casa, dato che si pagheranno complessivamente 400 euro anziché il 3% di cui sopra.
Quanto ai risparmi in denaro del defunto, invece, se si è ad di sotto della franchigia non si pagheranno imposte di alcun tipo.
Una volta presentata la dichiarazione di successione, deve essere presentata in catasto la domanda di voltura relativa ai beni immobili, in modo da intestare gli stessi agli eredi.
I costi di ogni domanda di voltura ammontano ad euro 71, tuttavia ci sono casi in cui è possibile volturare più beni con un’unica domanda (ad esempio più immobili iscritti nel medesimo catasto fabbricati).
Quanto esposto serve per capire in cosa consista la dichiarazione di successione, tuttavia ogni singolo caso presenta specifiche complessità che vanno di volta in volta risolte in modo da evitare di pagare somme ulteriori a quelle dovute.
Per tali ragioni è indispensabile farsi seguire esclusivamente da professionisti che abbiano adeguate conoscenze giuridiche in ambito successorio.
L’avv. Andrea Dalle Carbonare cura personalmente l’intera successione, offrendo un servizio completo per dichiarazione di successione e relative volture al prezzo di euro 600 complessivi.

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QUANDO SPETTA IL DIRITTO DI USO E ABITAZIONE SULLA RESIDENZA FAMILIARE AL CONIUGE SUPERSTITE?

Al coniuge superstite del defunto la legge riconosce, oltre ad una quota di riserva sull’eredità, anche il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto di uso dei mobili che la corredano.
Tali diritti spettano al coniuge, per tutta la durata della sua vita, qualora la casa familiare era di proprietà del defunto, oppure era di comproprietà di entrambi i coniugi.
Il valore di tali diritti, che deve essere stimato con le tabelle dei coefficienti del diritto di usufrutto, spetta al coniuge in aggiunta rispetto alla quota ereditaria riconosciuta dalla legge.
E’ importante sottolineare che nel caso in cui il coniuge superstite rinunci all’eredità, tale rinuncia non comporta automaticamente anche la rinuncia ai diritti di uso e abitazione: a tal fine sarà necessaria un’ulteriore specifica rinuncia.

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QUANDO E’ POSSIBILE IMPUGNARE UNA DONAZIONE?

Alla morte di una persona si calcolano le quote di riserva spettanti ai legittimari sommando il valore di tutte le donazioni che ha fatto in vita ai beni che ha lasciato, al netto dei debiti ereditari.
Quindi, a livello pratico, si procede come nel seguente esempio: il defunto lascia beni dal valore complessivo di 30.000 euro, debiti per 10.000 euro e in vita aveva effettuato donazioni dal valore complessivo di 60.000 euro. La quota spettante ai legittimari si calcolerà sull’importo di 80.000 euro.
Nel caso in cui il defunto abbia disposto in vita di tutto il suo patrimonio, o gran parte di esso, mediante donazioni, probabilmente non lascierà beni sufficienti a soddisfare la quota di riserva dei legittimari.
Per spiegare con lo stesso esempio sopra esposto, proviamo ad immaginare che il defunto abbia lasciato in vita il coniuge, il quale vanta quindi una quota di riserva pari a 1/2 del patrimonio, che, calcolata con l’operazione vista, ha un valore di 40.000 euro. In tal caso il patrimonio, che al netto dei debiti ha un valore di 20.000 euro, non è sufficiente a soddisfare la quota di riserva del coniuge.
Al verificarsi di una simile situazione, i legittimari possono impugnare le precedenti donazioni fino ad integrare la quota che gli spetta (nell’esempio fatto al coniuge spettano beni per altri 20.000 euro) entro i 10 anni successivi alla morte.

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QUANDO E’ POSSIBILE IMPUGNARE UN TESTAMENTO?

Per impugnare un testamento bisogna, innanzitutto, distinguere le seguenti ipotesi:
– impugnazione per incapacità del testatore, perché minorenne, interdetto o incapace di intendere e volere al momento della redazione del testamento;
– impugnazione per violazione dei requisiti di forma (scrittura di pugno, data, firma);
– impugnazione per lesione della quota riservata ai legittimari;
– impugnazione per vizi del consenso del testatore (perché costretto a testare con minacce o violenza);
– impugnazione per altre particolari violazioni di norme di legge.
Ogni ipotesi merita un’analisi approfondita dei presupposti necessari a proporre l’impugnazione del testamento: l’avv. Andrea Dalle Carbonare potrà esaminare gratuitamente il vostro caso e consigliarvi il tipo di azioni legali da intraprendere, qualora ve ne fosse l’esigenza, fornendovi altresì un preventivo di spesa commisurato.

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QUALI SONO I REQUISITI PER SCRIVERE UN VALIDO TESTAMENTO OLOGRAFO?

La legge prescrive alcuni importanti requisiti per poter scrivere un testamento olografo che sia giuridicamente valido ed efficace.
Il testamento olografo, infatti, deve essere:
– scritto di pugno dal testatore;
– datato, all’inizio oppure alla fine;
– firmato dal testatore.
Nel caso in cui il testatore non sappia o possa scrivere di proprio pugno il testamento è necessario che si rechi da un notaio per comunicargli le sue volontà, che verranno redatte in forma di testamento pubblico (che ha la stessa efficacia del testamento olografo).
Il testamento olografo così redatto può essere conservato dal testatore stesso o da persona di sua fiducia: al riguardo, l’avv. Andrea Dalle Carbonare aiuta i propri clienti nella redazione di un testamento olografo conforme alle loro volontà e ne conserva gli originali in cassaforte, curandone personalmente le pratiche successorie al momento della morte del testatore.
Per revocare un qualsiasi testamento precedentemente redatto (olografo o pubblico che sia) è sufficiente scriverne uno nuovo in cui viene specificata la propria volontà di revocare il precedente testamento, senza necessità di distruggerlo materialmente.

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CHE DIFFERENZA C’E’ FRA LEGITTIMARI ED EREDI LEGITTIMI?

I legittimari sono solo i soggetti facenti parte del ristretto nucleo familiare del defunto (coniuge, figli e genitori) mentre gli eredi legittimi possono essere tutti i suoi parenti entro il sesto grado (legittimari compresi).
Questo vuol dire che se il defunto lascia tutto il suo patrimonio ad un estraneo, i legittimari possono agire in giudizio per veder riconosciuta la loro quota di eredità, mentre gli eredi legittimi non possono avanzare alcun tipo di pretesa.
Invece, nel caso in cui il defunto sia morto senza disporre del suo patrimonio ereditario si apre la successione legittima a favore, appunto, degli eredi legittimi, fra i quali possono essere compresi anche dei legittimari.
Proviamo a riassumere tutto con un semplice esempio: un defunto che lascia in vita il coniuge e un fratello.
In tal caso, se non dispone diversamente con testamento, la legge stabilisce che la sua eredità spetterà per 2/3 al coniuge e per 1/3 al fratello.
Se, invece, lascia tutto il suo patrimonio con testamento ad un amico, la legge stabilisce che soltanto il coniuge possa agire in giudizio per vedersi riconosciuta una quota di riserva pari, però, a 1/2 dell’eredità. Il fratello, dunque, non potrà vantare alcun diritto sulla successione.

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CHI SONO I LEGITTIMARI?

I legittimari sono quelle persone alle quali la legge riconosce una quota di riserva nella successione ereditaria di un’altra persona.
Essi sono individuati nella cerchia del ristretto nucleo familiare del defunto, infatti si tratta di:
– coniuge;
– figli (o loro nipoti in rappresentanza di questi);
– ascendenti (come genitori e nonni), soltanto nel caso in cui il defunto non abbia lasciato in vita alcun figlio.
Tali soggetti, pertanto, nel caso in cui il defunto abbia disposto del suo patrimonio con donazioni o con un testamento senza lasciargli la quota di riserva, oppure lasciandogli una quota inferiore, possono agire in giudizio nei confronti di chi ha beneficiato delle elargizioni del defunto al fine di vedersi riconosciuta la loro quota di riserva.
Tutti gli altri parenti del defunto (fratelli, sorelle, cugini, zii, nipoti, ecc.) non possono vantare alcuna quota di riserva sulla successione del defunto nel caso in cui egli non gli abbia lasciato beni.
Tuttavia, tutti i parenti entro il sesto grado possono comunque conseguire una quota come eredi legittimi (non legittimari) nel caso in cui il defunto non abbia diversamente disposto del suo patrimonio: se il defunto ha lasciato ad altri i suoi beni, a differenza dei legittimari, non possono agire in giudizio per vedersi riconosciuta la loro quota ereditaria.

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