QUANDO E’ POSSIBILE IMPUGNARE UNA DONAZIONE?

Alla morte di una persona si calcolano le quote di riserva spettanti ai legittimari sommando il valore di tutte le donazioni che ha fatto in vita ai beni che ha lasciato, al netto dei debiti ereditari.
Quindi, a livello pratico, si procede come nel seguente esempio: il defunto lascia beni dal valore complessivo di 30.000 euro, debiti per 10.000 euro e in vita aveva effettuato donazioni dal valore complessivo di 60.000 euro. La quota spettante ai legittimari si calcolerà sull’importo di 80.000 euro.
Nel caso in cui il defunto abbia disposto in vita di tutto il suo patrimonio, o gran parte di esso, mediante donazioni, probabilmente non lascierà beni sufficienti a soddisfare la quota di riserva dei legittimari.
Per spiegare con lo stesso esempio sopra esposto, proviamo ad immaginare che il defunto abbia lasciato in vita il coniuge, il quale vanta quindi una quota di riserva pari a 1/2 del patrimonio, che, calcolata con l’operazione vista, ha un valore di 40.000 euro. In tal caso il patrimonio, che al netto dei debiti ha un valore di 20.000 euro, non è sufficiente a soddisfare la quota di riserva del coniuge.
Al verificarsi di una simile situazione, i legittimari possono impugnare le precedenti donazioni fino ad integrare la quota che gli spetta (nell’esempio fatto al coniuge spettano beni per altri 20.000 euro) entro i 10 anni successivi alla morte.