La separazione, consensuale o giudiziale che sia, produce determinati effetti giuridici per i coniugi.
In particolare comporta la cessazione di alcuni obblighi discendenti dal matrimonio e la permanenza di altri, dal momento che il rapporto coniugale rimane in vigore fino al divorzio.
In particolare, con la separazione cessano l’obbligo di fedeltà, l’obbligo di coabitazione e, se in vigore, la comunione legale dei beni.
Permangono, invece, l’obbligo di mantenimento del coniuge economicamente non autosufficiente, l’obbligo di indirizzo della vita familiare (per quanto riguarda i figli) e l’obbligo di mantenimento ed educazione dei figli.
Quanto ai diritti ereditari, in linea generale, essi permangono fino al divorzio, pertanto ciascun coniuge separato ha diritto a succedere in caso di morte dell’altro coniuge, come se non fosse separato.
L’unico caso in cui non viene riconosciuta la quota ereditaria al coniuge separato si verifica se c’è stata la separazione con addebito: la legge, infatti, riconosce al coniuge separato con addebito soltanto un assegno vitalizio se, al momento del decesso del coniuge, egli godeva di un assegno alimentare a carico di quest’ultimo.
Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione, invece, ha gli stessi diritti del coniuge non separato.