Al coniuge superstite del defunto la legge riconosce, oltre ad una quota di riserva sull’eredità, anche il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto di uso dei mobili che la corredano.
Tali diritti spettano al coniuge, per tutta la durata della sua vita, qualora la casa familiare era di proprietà del defunto, oppure era di comproprietà di entrambi i coniugi.
Il valore di tali diritti, che deve essere stimato con le tabelle dei coefficienti del diritto di usufrutto, spetta al coniuge in aggiunta rispetto alla quota ereditaria riconosciuta dalla legge.
E’ importante sottolineare che nel caso in cui il coniuge superstite rinunci all’eredità, tale rinuncia non comporta automaticamente anche la rinuncia ai diritti di uso e abitazione: a tal fine sarà necessaria un’ulteriore specifica rinuncia.