Uno dei temi più delicati quando una coppia si separa o divorzia riguarda l’assegnazione della casa familiare, cioè l’immobile in cui i figli hanno vissuto stabilmente con entrambi i genitori.
La decisione su chi continuerà ad abitarci ha un impatto rilevante sul benessere dei figli e sull’equilibrio economico della famiglia.
Quando può essere assegnata la casa coniugale
La casa familiare può essere assegnata solo se presenti figli:
- minorenni
- oppure maggiorenni ma non economicamente autosufficienti
La presenza dei figli costituisce infatti il presupposto essenziale per l’assegnazione.
La regola vale anche quando i genitori non sono sposati, ma convivono.
Il criterio principale: l’interesse dei figli
Il Giudice decide a chi assegnare la casa tenendo conto esclusivamente dell’interesse dei figli, non della proprietà dell’immobile.
Questo comporta che:
- la casa può essere assegnata anche al genitore non proprietario,
- il genitore proprietario deve lasciare l’abitazione,
- il mutuo, se presente, rimane comunque a carico del proprietario.
In tale situazione il Giudice può prevedere un assegno di mantenimento meno oneroso a favore del genitore che deve continuare a pagare il mutuo pur non vivendo nell’immobile.
Casa di proprietà dei suoceri o di terzi: cosa ha stabilito la Cassazione
La Corte di Cassazione ha chiarito che l’assegnazione può riguardare anche un immobile:
- di proprietà dei suoceri,
- o comunque di terze persone,
- concesso alla coppia in comodato d’uso gratuito, anche senza contratto scritto.
In questo caso il genitore collocatario dei figli può continuare a utilizzare l’immobile finché i figli non saranno maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Quando entrambi i genitori chiedono l’assegnazione
Se ciascun genitore richiede:
- l’assegnazione della casa familiare
- e la collocazione dei figli presso di sé
il Giudice può disporre l’ascolto dei figli.
Secondo la legge:
- devono essere ascoltati i minori di almeno 12 anni,
- possono essere ascoltati anche minori più giovani se dotati di capacità di discernimento.
L’ascolto permette di individuare la soluzione più adatta al loro interesse.
Accordi in sede consensuale o tra genitori non sposati
In caso di:
- separazione consensuale,
- divorzio congiunto,
- regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio,
i genitori possono trovare un accordo personalizzato sulla casa familiare, purché rispetti l’interesse dei figli.
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