A chi viene assegnata la casa coniugale in sede di separazione o divorzio?

Uno dei temi più delicati quando una coppia si separa o divorzia riguarda l’assegnazione della casa familiare, cioè l’immobile in cui i figli hanno vissuto stabilmente con entrambi i genitori.
La decisione su chi continuerà ad abitarci ha un impatto rilevante sul benessere dei figli e sull’equilibrio economico della famiglia.


Quando può essere assegnata la casa coniugale

La casa familiare può essere assegnata solo se presenti figli:

  • minorenni
  • oppure maggiorenni ma non economicamente autosufficienti

La presenza dei figli costituisce infatti il presupposto essenziale per l’assegnazione.
La regola vale anche quando i genitori non sono sposati, ma convivono.


Il criterio principale: l’interesse dei figli

Il Giudice decide a chi assegnare la casa tenendo conto esclusivamente dell’interesse dei figli, non della proprietà dell’immobile.

Questo comporta che:

  • la casa può essere assegnata anche al genitore non proprietario,
  • il genitore proprietario deve lasciare l’abitazione,
  • il mutuo, se presente, rimane comunque a carico del proprietario.

In tale situazione il Giudice può prevedere un assegno di mantenimento meno oneroso a favore del genitore che deve continuare a pagare il mutuo pur non vivendo nell’immobile.


Casa di proprietà dei suoceri o di terzi: cosa ha stabilito la Cassazione

La Corte di Cassazione ha chiarito che l’assegnazione può riguardare anche un immobile:

  • di proprietà dei suoceri,
  • o comunque di terze persone,
  • concesso alla coppia in comodato d’uso gratuito, anche senza contratto scritto.

In questo caso il genitore collocatario dei figli può continuare a utilizzare l’immobile finché i figli non saranno maggiorenni ed economicamente autosufficienti.


Quando entrambi i genitori chiedono l’assegnazione

Se ciascun genitore richiede:

  • l’assegnazione della casa familiare
  • e la collocazione dei figli presso di sé

il Giudice può disporre l’ascolto dei figli.
Secondo la legge:

  • devono essere ascoltati i minori di almeno 12 anni,
  • possono essere ascoltati anche minori più giovani se dotati di capacità di discernimento.

L’ascolto permette di individuare la soluzione più adatta al loro interesse.


Accordi in sede consensuale o tra genitori non sposati

In caso di:

  • separazione consensuale,
  • divorzio congiunto,
  • regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio,

i genitori possono trovare un accordo personalizzato sulla casa familiare, purché rispetti l’interesse dei figli.


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Per un’analisi specifica del tuo caso e una valutazione delle possibili soluzioni, puoi contattare l’avv. Andrea Dalle Carbonare, con studio legale a Schio (Vicenza), esperto in diritto di famiglia, separazioni e divorzi.