Uno dei principali aspetti da definire in caso di separazione, divorzio o rottura delle coppie con figli riguarda l’ammontare dell’assegno di mantenimento dovuto ai figli minorenni o economicamente non autosufficienti.
È bene precisare che il tema è rilevante anche quando i genitori non sono sposati: l’assegno può essere riconosciuto anche in caso di cessazione della convivenza.
Accordo tra i genitori o decisione del giudice
Prima di analizzare i criteri di calcolo, è importante chiarire che:
- In sede di separazione consensuale o divorzio congiunto, i genitori possono stabilire liberamente, di comune accordo, l’importo dell’assegno. Il giudice si limita ad approvarlo, purché sia conforme all’interesse dei figli.
- In sede giudiziale, invece, ciascun genitore propone una propria quantificazione e sarà il Giudice a determinare l’importo ritenuto più idoneo, valutando tutti gli elementi del caso, come avviene anche per:
– affidamento dei figli,
– assegnazione della casa familiare,
– eventuale mantenimento del coniuge.
Criteri per il calcolo dell’assegno di mantenimento
L’ammontare dell’assegno non è fisso né predeterminato dalla legge, ma viene stabilito proporzionalmente al reddito di ciascun genitore, tenendo conto dei seguenti criteri:
- Le esigenze attuali del figlio: vitto, istruzione, salute, attività, abbigliamento e tutto ciò che serve per la sua crescita.
- Il tenore di vita goduto con i genitori: si mira a garantire una continuità rispetto allo stile di vita precedente la separazione.
- I tempi di permanenza presso ciascun genitore: più tempo il figlio trascorre con un genitore, maggiore è il peso economico sostenuto da quest’ultimo.
- Le risorse economiche complessive di entrambi i genitori: redditi, patrimoni, disponibilità e spese documentate.
- I compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore: anche il tempo dedicato alla cura quotidiana ha un valore economico riconosciuto.
Quando non viene previsto alcun assegno
Può accadere che due genitori con redditi analoghi, che gestiscono i figli con tempi di permanenza equivalenti, non si riconoscano alcun assegno: in tali ipotesi si parla di affido paritetico.
In tali situazioni, infatti, ciascuno sostiene direttamente le spese durante i periodi in cui i figli sono con lui.
Quando l’assegno è sempre necessario
Non è invece possibile – nemmeno nel caso in cui un genitore sia disoccupato – evitare di prevedere un assegno a favore del figlio minorenne che vive stabilmente presso l’altro genitore.
Il mantenimento del figlio è infatti un obbligo inderogabile, che deve essere parametrato alle capacità di ciascun genitore.
Spese ordinarie e spese straordinarie
L’assegno di mantenimento copre solo le spese ordinarie, cioè quelle quotidiane e prevedibili necessarie al sostentamento del minore.
Le spese straordinarie, invece, devono essere ripartite tra i genitori secondo percentuali concordate o stabilite dal giudice e, in molti casi, richiedono un preventivo accordo.
A tal proposito, si invita a consultare il Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Vicenza, utile per comprendere quali voci rientrino nelle spese ordinarie e quali in quelle straordinarie.
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