A quanto ammonta l’assegno di mantenimento per i figli in caso di separazione o divorzio?

Uno dei punti fondamentali che si deve determinare in sede di separazione o divorzio riguarda l’ammontare dell’assegno di mantenimento spettante ai figli minorenni o economicamente non autosufficienti dei coniugi.

A dire il vero, tale questione rileva anche se i genitori non sono sposati, dato che l’assegno può essere riconosciuto anche nel caso in cui cessi la convivenza fra i medesimi.

Prima di vedere quali sono i criteri necessari a determinare l’ammontare dell’assegno di mantenimento, occorre chiarire che i genitori possono liberamente stabilire, di comune accordo, l’ammontare dello stesso in sede di separazione consensuale o divorzio congiunto, nel qual caso il Giudice approverà la cifra così determinata se non è contraria agli interessi dei figli.

Viceversa, in sede di separazione o divorzio giudiziali, ciascuno dei genitori proporrà una cifra e il Giudice deciderà quella corretta, come per le altre questioni (affidamento, assegnazione casa coniugale, mantenimento coniuge, ecc.).

L’ammontare dell’assegno di mantenimento è determinato proporzionalmente al reddito di ciascun genitore e deve tener conto:

1) delle attuali esigenze del figlio;

2) del tenore di vita goduto dal figlio con i genitori;

3) dei tempi di permanenza presso ciascun genitore;

4) delle risorse economiche di entrambi i genitori;

5) dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. 

Chiarito quanto sopra, è ben possibile che due genitori con redditi sostanzialmente analoghi che tengono i figli secondo tempistiche equivalenti non si riconoscano alcun assegno di mantenimento: ciascuno dei genitori, infatti, mantiene i figli in via diretta quando questi si trovano dal medesimo.

Non è invece possibile, nemmeno in presenza di un genitore disoccupato, omettere  di prevedere l’assegno di mantenimento a favore del figlio minore che abbia residenza prevalente presso l’altro genitore.

In ogni caso, l’assegno di mantenimento copre solamente le spese ordinarie necessarie per il figlio, mentre vanno suddivise le spese straordinarie, che in determinati casi devono essere preventivamente concordate fra i genitori. Sul punto si invita a prendere visione del protocollo sulle spese straordinarie redatto dal Tribunale di Vicenza e consultabile al seguente link 

https://www.tribunale.vicenza.giustizia.it/FileTribunali/93/Sito/News/All.%20D)%20estratto%20spese%20non%20comprese%20nel%20mantenimento.pdf

Non esiti a contattare l’avv. Andrea Dalle Carbonare di Schio – Vicenza al fine di esporre la sua situazione personale e farsi consigliare al meglio.