Quando l’assegno unico spetta a un solo genitore

La legge prevede che l’assegno unico venga corrisposto esclusivamente al genitore affidatario solo in caso di affido esclusivo dei figli.

Si tratta di una situazione relativamente rara, poiché nella maggior parte dei casi viene disposto l’affido congiunto, con la sola collocazione prevalente dei figli presso uno dei genitori.

L’affido esclusivo viene deciso dal Tribunale solo quando uno dei genitori non sia ritenuto in grado di esercitare la responsabilità genitoriale. Nei procedimenti consensuali o nelle separazioni congiunte, infatti, l’affido esclusivo non è previsto: è possibile richiedere soltanto l’affido congiunto con residenza prevalente presso uno dei genitori.

Assegno unico e affido congiunto

Nei casi di affido congiunto, l’assegno unico viene suddiviso tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, indipendentemente dai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore.

Tuttavia, spesso si concorda nell’accordo di separazione o divorzio che l’assegno unico venga percepito interamente dal genitore con cui i figli risiedono, compensando tale scelta con un assegno di mantenimento adeguatamente ridotto.

Questa soluzione può risultare economicamene vantaggiosa, soprattutto quando l’ISEE del genitore collocatario aumenta con l’uscita dell’altro genitore dal nucleo familiare.

Durata dell’assegno unico e del mantenimento

  • L’assegno unico viene corrisposto fino alla maggiore età dei figli, in misura ridotta dai 18 ai 21 anni, e cessa dopo i 21 anni.
  • L’assegno di mantenimento versato dal genitore non collocatario continua fino all’autosufficienza economica dei figli.

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