In tema di separazioni e divorzi, una delle domande più frequenti riguarda il diritto del coniuge divorziato a percepire la pensione di reversibilità in caso di morte dell’ex marito o dell’ex moglie.
Sul punto, la legge sulle separazioni e divorzi (https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2012/06/27/disciplina-dei-casi-di-scioglimento-del-matrimonio) prevede espressamente che possa essere riconosciuta la pensione di reversibilità all’ex coniuge superstite in presenza delle seguenti condizioni:
– l’ex marito o ex moglie superstite deve essere ancora titolare dell’assegno divorzile al momento della morte dell’ex coniuge;
– l’ ex coniuge non deve aver contratto nuove nozze;
– il rapporto di lavoro grazie al quale era corrisposta la pensione all’ex marito o ex moglie deceduto deve essere precedente alla sentenza di divorzio.
Chiarito quanto sopra, occorre chiedersi cosa accada se l’ex coniuge deceduto abbia contratto un nuovo matrimonio dopo il divorzio.
In tal caso la legge prevede che la pensione di reversibilità vada ripartita fra il coniuge superstite e l’ex coniuge superstite in base a dei precisi criteri, ossia:
– durata dei rispettivi matrimoni;
– durata delle rispettive convivenze prematrimoniali;
– condizioni economiche del coniuge superstite e dell’ex coniuge superstite;
– ammontare dell’assegno divorzile.
Per una disamina specifica del caso, l’avv. Andrea Dalle Carbonare con studio legale a Schio, Vicenza, è disponibile per qualsiasi consulenza in materia di separazioni, divorzi, diritto matrimoniale o diritto di famiglia.